La separazione consensuale è quella che recepisce un accordo raggiunto dai coniugi, con o senza l’assistenza legale degli avvocati.
L’accordo riguarderà sia tutte le questioni relative ai figli (affidamento, collocamento, regolamentazione delle visite, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale etc.) che le questioni relative ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi (autorizzazione a vivere separati, eventuale contributo al mantenimento del coniuge più debole, eventuale divisione di beni comuni e arredi).
Come si fa
L’iter per arrivare all’accordo è variabile a seconda della complessità sia dei rapporti personali tra i coniugi e con i figli, sia delle questioni economiche e/o patrimoniali da considerare. Si va dalle situazioni in cui i coniugi trovano da soli una soluzione a quelle, più frequenti, in cui si rendono necessarie lunghe trattative tra i rispettivi legali, anche in collaborazione con i mediatori familiari per ciò che riguarda l’obiettivo del miglioramento delle comunicazioni e delle relazioni tra i genitori al fine di una loro migliore gestione degli interessi dei figli.
L’accordo dovrà avere caratteristiche che consentano di reggere con il tempo e presuppone una trattativa fondata sull’analisi delle varie esigenze e interessi, finalizzata a dare un nuovo assetto alle relazioni della famiglia disgregata.
Il raggiungimento di un accordo è sempre assolutamente auspicabile, e occorre tenere sempre bene a mente che non si tratta di trattative (o giudizi) in cui si vince o si perde o, almeno, così dovrebbe essere.
L'omologazione del tribunale
Una volta raggiunto l’accordo ci si deve rivolgere al Tribunale perché il solo consenso dei coniugi non è sufficiente a determinare la separazione legale, occorre la cd. omologazione, in assenza della quale vi sarebbe solo una separazione di fatto, priva di conseguenze di tipo giuridico.
L’accordo raggiunto viene dunque scritto in un ricorso congiunto, firmato da entrambi i coniugi e depositato in Tribunale; poiché il procedimento può essere promosso anche senza l’assistenza tecnica di un legale, nelle cancellerie di molti Tribunali sono a disposizione appositi moduli con l’indicazione delle principali informazioni da dare e dei documenti da allegare.
Il tribunale fissa l’udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi devono essere presenti personalmente per confermare e sottoscrivere dinnanzi al Presidente le condizioni già concordate e riportate in un verbale. Questo verbale sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale che, in composizione collegiale (ovvero tre giudici), dopo avere verificato che non siano state pattuite condizioni lesive dei diritti dei minori, emetterà un decreto di omologa, in sostanza di ratifica della validità dell’accordo.
Il decreto sarà depositato nella cancelleria del giudice e da tale data la separazione diventerà pienamente efficace; la copia autentica del verbale contenente le condizioni dell’accordo con il relativo decreto del Tribunale è il documento formale che sancisce i reciproci impegni, è titolo esecutivo per il caso in cui uno dei due non osservi i patti, e andrà allegato ad un’eventuale futura richiesta di divorzio.
Dopo la separazione: riconciliazione o divorzio
Dalla data dell’udienza presidenziale e della comparizione personale dei coniugi dinnanzi al Presidente decorre il computo dei tre anni necessari per potere depositare un ricorso per ottenere la pronuncia del divorzio (lo stesso vale in caso di separazione giudiziale).
Se dopo la separazione (consensuale o contenziosa) i coniugi si riconciliano, gli effetti della separazione cessano, senza bisogno dell’intervento del Giudice. La riconciliazione può avvenire o con una dichiarazione scritta oppure con un comportamento che sia incompatibile con lo stato di separazione, in sostanza i coniugi devono avere ripreso stabilmente la comunione di vita materiale e spirituale. Quando vi è stata la riconciliazione, la separazione potrà essere pronunciata di nuovo, ma solo in seguito a fatti avvenuti successivamente.
Ma cosa accade nel caso in cui è uno dei coniugi a richiedere la separazione o in caso di famiglie di fatto che si separano? Leggetelo nell'articolo sulle separazioni giudiziali
di Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano
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