Violenza ostetrica e tutela legale: l’avvocato di me stessa in sala parto.

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Come procedere legalmente se avete subito violenza ostetrica.

Abbiamo già parlato più volte di violenza ostetrica in questi ultimi anni, ovvero il fenomeno sommerso delle umiliazioni e degli abusi che le donne subiscono durante tutto il percorso nascita. La violenza ostetrica è un problema che resta grave e che rischia di aggravarsi durante la pandemia di coronavirus a causa dell'emergenza.
Non esiste ancora, purtroppo, una legge specifica contro la violenza ostetrica,, ma ci sono molti strumenti che possiamo utilizzare per far valere i nostri diritti.

Ecco perchè abbiamo deciso di ospitare l'articolo-testimonianza di Livia Passalacqua, Avvocato penalista e mamma che racconta la sua esperienza e spiega quali sono gli strumenti di diritto internazionale a cui ci si può riferire e qual è la tutela legale delle vittime di violenza ostetrica in Italia.

 


La mia breve storia di violenza ostetrica.

La mia prima bambina. 18 ore di contrazioni. Poi la fase espulsiva, ed è nata in 40 minuti.
L’ostetrica, S., è stata accanto a me tutto il tempo. Mi incoraggiava, mi guidava verso scelte che secondo lei erano le migliori, ma senza prendere decisioni al posto mio.
Conta di qua… pensa di là… prova a girarti… vuoi che faccia uscire tutti?

Cosa temevo di più? L’episiotomia. Anita è nata, serafica e col nasino schiacciato.

Avevo lacerazioni davvero profonde. Lo specializzando suturava avanti e indietro senza capire da dove uscisse il sangue. Due anestesie, ma sentivo male. S. era visibilmente contrariata, ma mi rassicurava: perché la ferita è profonda ma l’anestesia è superficiale.

Il ginecologo mi incoraggiava spazientito a non lamentarmi troppo, non potevo sentire male. In quattro, cinque specializzandi osservavano parti del mio corpo che fino ad allora erano private. L’ostetrica indicava: vedete, esce da lì il sangue. E il ginecologo istruiva lo specializzando su come proseguire. E ogni volta, a togliere i punti e ricominciare da capo.

Mi sentivo un tacchino da ricucire per il pranzo di Natale. E sono pure vegana.

E così, la prima ora e mezza con la mia bambina è stata segnata da un forte dolore, che mi avrebbe accompagnata ancora per diverse settimane, e dalla mancanza di anche il più piccolo momento di intimità.

Nulla di grave. Anita era nata, e stava bene. Io anche.

I giorni successivi sono stati contrassegnati da emozioni contrastanti.
Ero molto stanca, molto dolorante, psicologicamente provata perché nel frattempo Anita aveva manifestato i segni di un’infezione ed era ricoverata. Dopo una settimana, ero ancora in ospedale e facevo fatica a camminare.

Ho il ricordo del sorriso di B., un’infermiera che veniva a raccontarmi come andava e mi portava delle pezze calde per gli ingorghi mammari. Le ostetriche a cui chiedevo aiuto per avviare l’allattamento latitavano. E quando Anita piangeva troppo per la fame, le pregavo di darmi un biberon di latte artificiale (avrei poi ripreso ad allattare, con serenità, attorno al terzo mese di vita di Anita).

Di notte entravano in tre o quattro per i più disparati trattamenti sulla mia inerme compagna di stanza, alle cinque e trenta di ogni mattina un’operatrice sanitaria entrava urlando: ECCO LA BILANCIA, E’ ORA DI PESARSI! Un giorno, esausta, all’ennesimo ingresso ho pianto a dirotto: “Signora cosa vuole, sono così gli ospedali”.

E un’ostetrica, di cui ho rimosso il nome o forse non l’ho mai saputo, veniva spazientita e frettolosa a controllare le mie suture. “Sposti la coperta”, “Tiri su la camicia”, “Mi faccia vedere”. La sensazione di essere un tacchino proseguiva. Mentre si avvicinava per controllare, le ho con fermezza scansato il braccio. Mi ha guardata con disprezzo, risentita. “SE NON MI BLOCCA RIESCO A FARE IL MIO LAVORO”. Se solo mi avesse spiegato in cosa consistesse, il suo lavoro.

 

Le mamme-tacchino

Le suture non erano state fatte, come si dice in legalese, “a regola d’arte”. Ho già raccontato abbastanza della mia intimità… quindi non entrerò in ulteriori dettagli. Fortunatamente, non è stata necessaria un’operazione. Ma la cicatrice rimarrà, segno indelebile nel corpo e nei ricordi.

Eppure questa storia (quasi) a lieto fine, poco grave rispetto a quello che vivono altre donne in sala parto, si è replicata. E non a tutte è andata così bene: c’è chi l’operazione, alla fine ha dovuto farla.
Se osserviamo l’insieme, è chiaro che non sia la singola operazione il problema, o la mancanza di empatia: quanto l’assenza di un supporto per l’allattamento, l’informazione chiara e puntuale dei trattamenti in corso, la pratica costante di un ospedale che fa suturare donne in sala parto, donne fisicamente e psicologicamente provate, a chi non lo sa ancora fare. Ero rimasta ai film, in cui la pratica si fa sui cadaveri. In quell’ospedale, sulle neomamme-tacchino.

Nessuna mamma di mia conoscenza ha proseguito per vie legali. Forse perché erano tutte troppo concentrate sulla nuova vita che le aspettava. O forse perché i danni fisici non erano poi così importanti. Ma quelli psicologici?

 

Come si procede legalmente contro la violenza ostetrica?

La violenza ostetrica è quella forma di violenza fisica e/o psicologica che viene fatta alle donne durante il loro percorso di maternage: gravidanza, parto, allattamento.
È un tipo di violenza sulle donne di cui ancora si parla troppo poco nonostante tutto ci porta a pensare che tantissime donne ne siano interessate.

Ad oggi, in Italia, nonostante le numerose proposte di legge contro la violenza ostetrica, non esiste alcuna legge specifica. Né una definizione universalmente adottata di cosa sia, la violenza ostetrica, per poterla accertare in tribunale.

Non sarebbe veritiero dire che in assenza di una normativa ad hoc, non ci sarebbero meccanismi di tutela. Ce ne sono, scarni e non totalmente sufficienti, ma che possono comunque essere attivati.
I

l grande punto esclamativo in materia di tutela legale delle donne vittime di violenza ostetrica è stato messo dagli strumenti di diritto internazionale.
Mentre, in Italia, sono applicabili le ordinarie norme di diritto civile e penale già in vigore.

 

Gli strumenti di diritto internazionale sulla violenza ostetrica.

Nel 2014 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella dichiarazione “La prevenzione ed eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture ospedaliere” ha fornito la prima definizione di violenza ostetrica, definendo trattamenti irrispettosi e abusanti durante il parto:

  • l’abuso fisico diretto,
  • la profonda umiliazione e l’abuso verbale,
  • le procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione),
  • la mancanza di riservatezza,
  • la carenza di un consenso realmente informato,
  • il rifiuto di offrire un’adeguata terapia per il dolore,
  • gravi violazioni della privacy,
  • il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere,
  • la trascuratezza nell’assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna,
  • la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all’impossibilità di pagare
  • adolescenti, donne non sposate, donne in condizioni socio-economiche sfavorevoli, donne appartenenti a minoranze etniche, o donne migranti e donne affette da l’HIV sono particolarmente esposte al rischio di subire trattamenti irrispettosi e abusi.

Successivamente, l’11 luglio 2019 l’ONU ha diffuso il primo rapporto sulla violenza ostetrica, inquadrando tale forma di abuso in una violazione dei diritti umani delle donne. Nel rapporto, la Relatrice Speciale Dubravka Šimonovic, confermava che “Gli Stati hanno l’obbligo di rispettare, tutelare e soddisfare i diritti umani delle donne, incluso il diritto al più elevato livello di salute fisica e mentale raggiungibile durante i servizi riproduttivi e durante il parto, che devono essere liberi dal maltrattamento e dalla violenza di genere, di adottare leggi e politiche idonee per contrastare e prevenire tali violenze, di perseguire i colpevoli e di erogare risarcimenti alle vittime”.

Secondo l’ONU, I diritti umani delle donne includono il diritto a ricevere una cura dignitosa e rispettosa nei servizi di salute riproduttiva e nell’assistenza ostetrica, che deve essere libera dalla discriminazione e da ogni violenza, inclusi il sessismo, la violenza psicologica, la tortura, i trattamenti inumani e degradanti e la coercizione.

E detti diritti, devono essere garantiti dagli stati membri, fra cui l’Italia, attraverso un triplice livello di regolamentazione:

  • assicurare l’effettività del “consenso informato” anche per le pratiche ginecologiche e le decisioni legate al parto (episiotomia, taglio cesareo, altri trattamenti invasivi durante il parto);
  • prevenire la violenza ostetrica garantendo la libera scelta delle donne durante il parto, promuovendo il parto in casa , monitorando le strutture sanitarie;
  • istituire delle procedure di “accountability” (ovvero la presa di responsabilità) per il personale sanitario e dei meccanismi di compensazione delle vittime, incluso il risarcimento economico, le scuse formali, le sanzioni disciplinari da parte degli ordini professionali.
  • adottare leggi interne che vietino forme di maltrattamento e violenza contro le donne, inclusa la violenza psicologica durante la gravidanza e il parto, e altri servizi di salute riproduttiva.

Il 3.10.2019 il Consiglio d’Europa ha adottato una risoluzione, la numero 2306, che sostanzialmente ricalca il precedente intervento dell’Onu, per contrastare la violenza ostetrica e ginecologica, invitando gli stati membri a prevedere meccanismi che permettano di denunciare gli abusi, irrogare sanzioni, e assistere le vittime.

Secondo la risoluzione, la violenza ostetrica o ginecologica è “una forma di violenza rimasta nascosta per molto tempo ed è tutt’ora spesso ignorata. Nell’ambito privato della consultazione medica o durante il parto le donne sono vittime di pratiche violente o che possono essere percepite come tali - inclusi gli atti inappropriati e non acconsentiti, come le episiotomie e le palpazioni vaginali realizzate senza consenso, pressione sul fondo dell’utero o interventi dolorosi eseguiti senza anestesia. Sono stati riferiti anche comportamenti sessisti durante le visite mediche”.

Il Consiglio d’Europa così ha invitato gli Stati membri a prevenire la discriminazione nell’accesso alla sanità, assicurare che detto accesso garantisca il rispetto dei diritti umani e della dignità umana durante consulti, trattamenti e parto. Nonché monitorare i trattamenti durante il parto, promuovere campagne di consapevolezza anche sul rapporto fra operatori sanitari e pazienti oltre che in relazione ai diritti delle partorienti, implementare una legislazione che tenga conto del consenso informato, e di forme di tutela e denuncia contro la violenza ostetrica e ginecologica, che permettano anche l’applicazione di sanzioni e assistenza alle vittime.

 

Come si procede legalmente in assenza di una legge specifica?

 

La tutela legale civile delle vittime di violenza ostetrica nella legge italiana

A livello civile, la violazione di un diritto garantito dall’ordinamento comporta la risarcibilità del danno non patrimoniale.
Tra i diritti garantiti ci sono sicuramente il diritto alla salute psicofisica, la libertà di autodeterminazione anche e soprattutto nelle scelte mediche, il rispetto della realizzazione personale, il diritto alla riservatezza, il diritto all’onore ed al decoro.

Così saranno punite pratiche che possano recare pregiudizio alla salute fisica e mentale della donna, imposizioni di trattamenti medici, lesioni della privacy, offese verbali, minacce, percosse e così via.
Non si tratterà, ovviamente, di un riconoscimento automatico del risarcimento. Il diritto al risarcimento dovrà essere stabilito da un Tribunale, sia nel “se”, sia nel “quanto”, qualora fosse ravvisata la sussistenza di una lesione di un diritto.

 

La tutela legale penale delle vittime di violenza ostetrica nella legge italiana

Sul fronte penale, come anticipato, non è previsto un reato “ad hoc” per i casi di violenza ostetrica. Si tratta di un vuoto normativo, analogo (per rimanere in tema di violenza sulle donne) a quanto accadeva prima di mirati interventi legislativi, per esempio in materia di:

  • stalking, prima che fosse introdotta, nel 2013, la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. non trovava spazio nel nostro ordinamento se non nelle singole fattispecie di minaccia, molestia, percosse, lesioni, danneggiamento (e così via);
  • deformazione permanente del volto (si pensi per esempio al getto dell’acido sul viso della vittima) che prima dell’introduzione col c.d. Codice Rosso del 2019 del reato di deformazione permanente dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (l’odierno art. 583-quinquies c.p.), poteva essere ricondotta alla disciplina delle lesioni gravissime.

Analogamente, non essendo previsto un reato specifico per la violenza ostetrica, rimangono invece singolarmente applicabili, se ricorre il caso, altri reati già previsti dall’ordinamento.

Fra i più gravi, e certamente meno frequenti, possiamo trovare:

  • l’omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale) della madre o del feto,
  • morte in conseguenza di altro delitto,
  • la mutilazione di organi genitali femminili,
  • l’interruzione colposa di gravidanza,
  • l’interruzione di gravidanza non consensuale.

Fra i meno gravi invece, possiamo annoverare:

  • il reato di lesioni personali dolose, che sarà integrato per esempio ogni qualvolta non si sia reso correttamente alla donna il consenso informato, e il trattamento eseguito in assenza di detto consenso e senza finalità terapeutica, abbia portato ad un esito nefasto.
  • il reato di lesioni personali colpose, commesso da parte del personale medico che pure in presenza di consenso informato, per negligenza, imprudenza o imperizia abbia causato lesioni alla donna, o al feto,
  • il reato di percosse in caso di violenza fisica che non porti traumi, e così via.

 

Previsioni per il futuro legale della violenza ostetrica

Sei mesi sono passati dalla ultima risoluzione del Consiglio d’Europa, e l’Italia è ancora in alto mare per l’adozione di una normativa ad hoc. Ma i passi della comunità internazionale ci sono stati, e nella giusta direzione… Nel frattempo, alle donne non rimane che attendere, e far sentire la propria voce, richiedendo, se necessario per un primo orientamento, anche la consulenza di un avvocato esperto di responsabilità medica.

L’80% delle mie amiche non ha figli, e quando sente il termine “violenza ostetrica”, si tappa le orecchie per non ascoltare. Farò loro leggere questo articolo. Non per far loro passare la voglia di partorire, ma per far sorgere in loro la consapevolezza che possono, e devono, farlo serenamente.

 

Avv. Livia Passalacqua 

 Sito web: www.liviapassalacqua.com

 

 

Immagine: pregnancy court case on Shutterstock.com

Barbara Lamhita Motolese

Amo l'innovazione in tutti i campi, e come mamma mi sono scoperta innovativa facendo scelte del passato!
Vivere la mia genitorialità ricercando la coerenza con il mio sentire e con il mio pensiero, mi ha portato a esperienze poco comuni e molto felici: il parto in casa, il co-sleeping, il babywearing, e l'homeschooling... per citarne alcune.
Sono un'appassionata custode della nascita e della genitorialità consapevole.
Ho dato vita a Lallafly.com e al suo blog GenitoriChannel.it per coniugare la mia passione dei temi genitoriali con quella per il web.

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